Condizioni generali di viaggio

Condizioni generali di viaggio

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INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza 130384 – JOB VIAGGI S.R.L.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VIAGGI
“Annullamento del Viaggio”

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

• NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la “Nota Informativa”

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010
Data dell’ultimo aggiornamento: Febbraio 2014

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

A – INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
La denominazione sociale dell’Impresa di Assicurazione che offre il prodotto assicurativo è Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.

1. Informazioni generali
Inter Partner Assistance S.A. Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 11.702.613,00 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail direzione.italia@ip-assistance.com.
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19
ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151.
Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard
de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 118.682.655, e comprende il capitale sociale pari a
€ 11.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 12.930.728. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all’intera gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 149,61%

B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicato sul frontespizio di polizza.
Avvertenza:
Il contratto prevede il tacito rinnovo e può essere disdettato entro 30 giorni dalla scadenza annuale. Per maggiore dettaglio si rinvia all’articolo 5 “Durata del contratto – Tacito rinnovo” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto presenta una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si verificano più frequentemente durante i viaggi e regolarmente esplicitate nelle condizioni particolari di assicurazione:

A. ANNULLAMENTO VIAGGIO

Avvertenza: Le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’Art. 29 – Esclusioni.
Avvertenza: Il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel Glossario e nella misura risultante nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Si rinvia all’art. 28 – Oggetto dell’assicurazione.

Esempio di applicazione di Franchigia:
Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 – 100,00 = 900,00).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimento:
Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l’importo liquidabile (3.000,00 – 100,00
= 2.900,00 ) non può essere superiore.

Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo:
Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è
superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:
Esempio 1: Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00 – 10% = 9.900,00 , poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a
1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
Esempio 2: Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000 euro (pari 20.000,00 – 10% = 18.000,00 ) è
superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza: L’Assicurato dovrà comunicare ogni aggravamento e diminuzione del rischio alla compagnia per iscritto. Si rinvia agli art. 7 e 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori dettagli.

6. Rivalse
Avvertenza: La Società si riserva la facoltà di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro.

7. Premi
Il premio unitario è determinato secondo le modalità indicate sul frontespizio di polizza ed è previsto un meccanismo di regolazione premi, per maggiori dettagli si rinvia all’art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il pagamento dei premi sarà effettuato a mezzo bonifico bancario.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile, comma 1, “il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.

9. Legge applicabile
Il presente contratto d’assicurazione è soggetto alla legge italiana.

10. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: La gestione dei sinistri “Ramo 18 – Assistenza” è affidata alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. – Via Bernardino Alimena, 111– 00173 Roma.
Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati: “31 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di
assistenza e 32 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di rimborso”. Il mancato rispetto dei quali può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Servizio Clienti di
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma numero fax 0039.06.48.15.811
e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
– reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
– reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi
quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al
cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile
accedendo al
sito internet: http://ec.europa.eu//internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e
della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia

GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.. Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. – Via B. Alimena,
n. 111– 00173 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi
così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti
da un medico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona. Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1. MESSA IN COPERTURA
Per la messa in copertura è necessario rientrare nell’elenco di coloro che hanno aderito alla presente polizza.
Tale elenco sarà predisposto dal Contraente ed inviato alla Società così come convenuto tra le Parti nell’ART. 25 – COMUNICAZIONE DEI VIAGGIATORI/CLIENTI ASSICURATI
Al fine della validità della copertura assicurativa il Contraente si rende responsabile:
• della raccolta delle adesioni alla polizza per conto della Società e della relativa comunicazione a quest’ultima;
• della comunicazione al singolo Assicurato dei contenuti del programma assicurativo offerto, consegnando allo stesso l’estratto allegato alla polizza.

ART. 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..

ART. 3. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.

ART. 4. PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (art. 6) purché venga corrisposto il relativo premio.
In deroga a quanto previsto dell’Art. 1901 C.C., se il Contraente non paga il premio entro il termine sopra indicato o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l’assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 C.C..

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO
Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel frontespizio polizza ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte della Società direttamente al Contraente o per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo.
Il Contraente, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o di somme assicurate proposte per
l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata alla Società spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.

ART. 6. DURATA DELLE SINGOLE ADESIONI
L’efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di acquisto del viaggio e ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto, sempreché l’adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza.
In caso di disdetta della Polizza, la data di “termine del contratto” viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio.
Le adesioni attivate successivamente a tale termine, non potranno essere considerate valide al fine della copertura assicurativa.

ART. 7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..

ART. 8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 9. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
In caso di alienazione dell’azienda del Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della Polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione del Contraente, la Polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Nei casi di scioglimento del Contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio
minimo garantito annuo stabilito in polizza e comunque dovuto.

ART. 10. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 11. VALUTA DI PAGAMENTO
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute.

ART. 12. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13. FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l’Assicurato.

ART. 14. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C..

ART. 15. DIRITTO DI RIVALSA
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato/Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

ART. 16. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

ART. 17. CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia insorta direttamente tra il Contraente e la Società potrà essere devoluta, di comune accordo, ad un Collegio di tre Arbitri, amichevoli compositori, i primi due nominati da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, di comune accordo tra i primi due. In mancanza di loro accordo, il Presidente del Collegio verrà nominato dal Presidente del Tribunale.
Il Collegio degli Arbitri dovrà rendere la sua decisione entro tre mesi, con giudizio di equità e senza vincoli di forma, a condizione che vengano rispettate le norme del contraddittorio tra le Parti. Ciascuna delle Parti
sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e
competenze del terzo Arbitro.

ART. 18. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ’
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 19. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge italiana.

ART. 20. CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara (e la Società prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto a ONEBROKER S.r.l. e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker stesso.
Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente a ONEBROKER S.r.l. che provvederà al versamento alla Società. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche in
base ai termini dell’art. 1901 C.C., del pagamento così effettuato.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società, fermo restando l’obbligo del Broker al tempestivo inoltro della comunicazione stessa.

ART. 21. PREMIO MINIMO ANTICIPATO
Sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, il Premio minimo annuo anticipato viene stabilito come indicato in frontespizio di Polizza ed è comprensivo di imposte di legge. Detto Premio minimo annuo viene anticipato alla firma della presente Polizza ed alla scadenza di ogni annualità assicurativa.

ART. 22. DETERMINAZIONE DEL PREMIO UNITARIO
Il premio è calcolato secondo le modalità specificate sul frontespizio di polizza.

ART. 23. REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il Premio minimo viene corrisposto alla firma della Polizza ed alla scadenza di ogni successiva annualità.

Detto Premio minimo sarà quindi soggetto a periodico conguaglio sulla base degli elementi variabili assunti per la determinazione del rischio.
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 22, il Premio anticipato verrà dedotto a partire dalle prime
regolazioni.
Al termine di ogni mese si procederà al conteggio del Premio effettivamente dovuto in base alle comunicazioni obbligatoriamente effettuate dal Contraente a termini contrattuali. La Società provvederà
all’emissione di appendice di regolazione ed il Contraente si impegna a saldare il relativo importo (“Premio di Regolazione”) entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente vi abbia adempiuto; tuttavia la Società
provvederà ad erogare le Prestazioni/Garanzie di Polizza agli Assicurati per ulteriori 30 giorni di calendario, restando integralmente a carico del Contraente gli eventuali costi sostenuti dalla Società per la fornitura di tali Prestazioni/Garanzie.
Resta salvo, in ipotesi di inadempimento del Contraente, il diritto per la Società di agire giudizialmente per l’esecuzione del contratto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.

ART. 24. ASSICURATI
I singoli clienti che acquistano i viaggi dal Contraente direttamente o attraverso agenzie rivenditrici. I singoli clienti sono equiparati al Contraente nell’esercizio della titolarità del contratto.

ART. 25. COMUNICAZIONE DEI VIAGGIATORI/CLIENTI ASSICURATI
Il Contraente ha l’obbligo di inviare alla Società, settimanalmente direttamente o per il tramite dell’Agenzia o del Broker e-mail, il file contenente l’elenco dei biglietti per i quali deve essere prestata l’assicurazione, secondo le modalità descritte nell’Allegato “Istruzioni Invio Dati”.
Nel caso per il Contraente sia stato attivato dalla Società tramite apposito sistema di comunicazione on- line, le comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso detto sistema, salvo il caso di interruzione del collegamento o casi di forza maggiore, nei quali l’obbligo di comunicazione dovrà essere comunque assolto a mezzo e-mail.

ART. 26. INFORMAZIONI AI CLIENTI
Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati il Fascicolo informativo redatto ai sensi del reg. Isvap
n. 35 del 26/05/2010. Il Contraente dovrà sottoporre alla preventiva, reciproca approvazione, prima della pubblicazione, qualsiasi testo, anche di carattere pubblicitario, che semplicemente proponga o illustri i servizi del presente contratto.

ART. 27. MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modifiche o variazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle Parti.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 28. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni :

A. ANNULLAMENTO VIAGGIO
A.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso
– dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresi comprese le patologie della gravidanza purchè insorte successivamente alla data di decorrenza della
garanzia
– del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato, danni ai locali ove svolge l’attività lavorativa a seguito di incendio o di calamità naturali di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
• incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
• calamità naturale.
La Società rimborsa la penale addebitata:
• all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
• a tutti i suoi familiari;
• ad uno dei suoi compagni di viaggio.

Massimale per assicurato: € 5.000,00

La Società effettua il rimborso:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni;
b) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 50.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

A.2 – Decorrenza, scadenza ed operatività
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.

A.3 – Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da:
a) forme depressive;
b) stato di gravidanza; stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
c) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione;
d) fallimento del Vettore,
e) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
f) quarantene.

A.4 – Criteri di liquidazione
La Società rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento. Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico (art.
1914 Cod. Civ);
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
c) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni;
d) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 50.

A.5 – Validità
La garanzia è valida esclusivamente se l’adesione è avvenuta contestualmente alla data di prenotazione/ acquisto del viaggio.

ART. 29. ESCLUSIONI COMUNI
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da :
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione,
rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa dell’Assicurato.

ART. 30. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare:
– dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
– numero di polizza 130384;
– nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
– nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
– luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato. Fornendo altresì :
■ Annullamento Viaggio
– documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;
– in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
– documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
– in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
– catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
– contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
– estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del viaggio, in copia;
– documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

RIFERIMENTI IMPORTANTI RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Travel
Via B. Alimena, 111 – 00173 ROMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

1. informativa sul trattamento dei dati personali
Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine Inter Partner Assistance S.A., fornisce la seguente informativa:
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Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale, Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma. L’elenco delle persone individuate come responsabili è disponibile presso la sede di Inter Partner Assistance S.A.
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I dati personali trattati da Inter Partner Assistance S.A. sono raccolti direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti, broker, Assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore assicurativo).
Se i dati non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Inter Partner Assistance S.A.
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Il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato o presso terzi è svolto:
a. per finalità attinenti l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata ai
sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all’estero che collaborano con Inter Partner Assistance S.A. e a cui pertanto Inter Partner Assistance S.A. comunica i dati, o da soggetti cui Inter Partner Assistance S.A. è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta “catena assicurativa” indicati al punto 8a) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e Inter Partner Assistance S.A.. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti;
b. per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della
qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Inter Partner Assistance
S.A. e dai soggetti di cui al punto 8b). Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti.
6. modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
7. conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia dell’interessato si fa presente quanto segue:
– per le finalità di cui al punto 5a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all’esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
– per le finalità di cui al punto 5b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing.
8. comunicazione e diffusione dei dati
A. Per le finalità di cui al punto 5a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell’interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a:
– co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri-assicuratori;
– soggetti facenti parte del Network di Inter Partner Assistance S.A..;
– consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Inter Partner Assistance S.A;

– enti associativi (ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del – settore assicurativo;
– Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
– società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
– società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l’invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l’archiviazione dei dati etc..
B. Per le finalità di cui al punto 5 b), i dati personali possono essere comunicati a:
– società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
– società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, in ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
– soggetti facenti parte della catena distributiva di Inter Partner Assistance S.A.. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5 lett. a) e lett. b), sia verso Paesi dell’Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8, rispettivamente primo e secondo comma.
10. diritti dell’interessato
Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può:
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo di posta elettronica edmondo.sciuccati@ip-assistance.com. Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Inter Partner Assistance S.A., per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.